Le notizie false, o fake news o bufale, ci sono sempre state, ma non sono mai circolate alla velocità di oggi. Per questo non è più rinviabile un dibattito serio in questo senso.
Se l'informazione diventa disinformazione i mezzi di comunicazione di massa possono essere utilizzati a fini di propaganda con il rischio che notizie appositamente distorte vengano strumentalmente adoperate per influenzare l'opinione pubblica. Questo perché con il diffondersi dei social media il pericolo di contaminare internet con notizie inesatte e infondate o, peggio ancora, con opinioni che seppur legittime rischiano di apparire più come fatti conclamati che come idee, è in crescita esponenziale.
L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha, a questo proposito, osservato con preoccupazione il numero di campagne mediatiche online miranti a fuorviare settori dell'opinione pubblica, attraverso informazioni intenzionalmente tendenziose o false, l'istigazione dell'odio contro singoli individui e anche attacchi personali, spesso in ambito politico, volti a minare il regolare svolgimento dei processi democratici. La libertà è il fulcro della democrazia, non può certo divenirne il limite.
È dunque importante disciplinare la vita online come la vita offline, che si parli di cyberbullismo o di divulgazione di notizie false, bisogna puntare ad usare gli strumenti già a disposizione nel nostro ordinamento giuridico spostando l'attenzione dal reale al virtuale perché gli attori sono sempre gli stessi: i cittadini che, come nella vita reale, hanno il diritto di essere tutelati anche in quella virtuale. Spesso viene superata la linea che separa ciò che potrebbe essere considerato un tentativo legittimo di esprimere le proprie opinioni a scopo persuasivo e quella che è invece disinformazione e manipolazione.
In particolare, il nuovo articolo 265-bis del codice penale prevede la reclusione non inferiore a dodici mesi e l'ammenda fino a euro 5.000 per chiunque diffonda o comunichi voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o per chiunque svolga comunque un'attività tale da recare nocumento agli interessi pubblici, anche attraverso campagne con l'utilizzo di media o altri siti che non siano espressione di giornalismo online, o con l'obiettivo di fuorviare settori dell'opinione pubblica. Tali notizie, infatti, possono non solo provocare danni anche gravi, ma addirittura turbare l'ordine pubblico o diffondere immotivatamente il panico.