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Discussione: LEGGE 2688 - DISINFORMAZIONE MEDIATICA AL SENATO ! [ Forse un po' di pulizia... ]

  1. #1
    Andrew
    Guest

    Predefinito LEGGE 2688 - DISINFORMAZIONE MEDIATICA AL SENATO ! [ Forse un po' di pulizia... ]

    Le notizie false, o fake news o bufale, ci sono sempre state, ma non sono mai circolate alla velocità di oggi. Per questo non è più rinviabile un dibattito serio in questo senso.
    Se l'informazione diventa disinformazione i mezzi di comunicazione di massa possono essere utilizzati a fini di propaganda con il rischio che notizie appositamente distorte vengano strumentalmente adoperate per influenzare l'opinione pubblica. Questo perché con il diffondersi dei social media il pericolo di contaminare internet con notizie inesatte e infondate o, peggio ancora, con opinioni che seppur legittime rischiano di apparire più come fatti conclamati che come idee, è in crescita esponenziale.
    L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha, a questo proposito, osservato con preoccupazione il numero di campagne mediatiche online miranti a fuorviare settori dell'opinione pubblica, attraverso informazioni intenzionalmente tendenziose o false, l'istigazione dell'odio contro singoli individui e anche attacchi personali, spesso in ambito politico, volti a minare il regolare svolgimento dei processi democratici. La libertà è il fulcro della democrazia, non può certo divenirne il limite.
    È dunque importante disciplinare la vita online come la vita offline, che si parli di cyberbullismo o di divulgazione di notizie false, bisogna puntare ad usare gli strumenti già a disposizione nel nostro ordinamento giuridico spostando l'attenzione dal reale al virtuale perché gli attori sono sempre gli stessi: i cittadini che, come nella vita reale, hanno il diritto di essere tutelati anche in quella virtuale. Spesso viene superata la linea che separa ciò che potrebbe essere considerato un tentativo legittimo di esprimere le proprie opinioni a scopo persuasivo e quella che è invece disinformazione e manipolazione.
    In particolare, il nuovo articolo 265-bis del codice penale prevede la reclusione non inferiore a dodici mesi e l'ammenda fino a euro 5.000 per chiunque diffonda o comunichi voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o per chiunque svolga comunque un'attività tale da recare nocumento agli interessi pubblici, anche attraverso campagne con l'utilizzo di media o altri siti che non siano espressione di giornalismo online, o con l'obiettivo di fuorviare settori dell'opinione pubblica. Tali notizie, infatti, possono non solo provocare danni anche gravi, ma addirittura turbare l'ordine pubblico o diffondere immotivatamente il panico.

  2. #2
    Andrew
    Guest

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    Art. 2.(Diffusione di notizie false che possono destare pubblico allarme, fuorviare settori dell'opinione pubblica o aventi ad oggetto campagne d'odio e campagne volte a minare il processo democratico)
    1. Dopo l'articolo 265 del codice penale sono inseriti i seguenti:
    «Art. 265-bis. – (Diffusione di notizie false che possono destare pubblico allarme o fuorviare settori dell’opinione pubblica). -- Chiunque diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possono destare pubblico allarme, o svolge comunque un'attività tale da recare nocumento agli interessi pubblici o da fuorviare settori dell'opinione pubblica, anche attraverso campagne con l'utilizzo di piattaforme informatiche destinate alla diffusione online, è punito con la reclusione non inferiore a dodici mesi e con l'ammenda fino a euro 5.000.
    Art. 265-ter. -- (Diffusione di campagne d’odio o volte a minare il processo democratico). – Ai fini della tutela del singolo e della collettività, chiunque si rende responsabile, anche con l'utilizzo di piattaforme informatiche destinate alla diffusione online, di campagne d'odio contro individui o di campagne volte a minare il processo democratico, anche a fini politici, è punito con la reclusione non inferiore a due anni e con l'ammenda fino a euro 10.000».


    Art. 3.(Comunicazione al tribunale e obblighi dell'amministratore del sito)
    1. Al fine di accrescere la trasparenza e di contrastare l'anonimato, all'atto dell'apertura di una piattaforma informatica destinata alla pubblicazione o diffusione di informazione presso il pubblico, non soggetta agli obblighi di cui all'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e di cui all'articolo 1, comma 3-bis, lettera a), della legge 7 marzo 2001, n. 62, l'amministratore della piattaforma medesima deve, entro quindici giorni dalla diffusione online, darne apposita comunicazione, tramite posta elettronica certificata, al tribunale territorialmente competente, trasmettendo il nome e l'URL (Uniform resource locator) della piattaforma elettronica e le seguenti informazioni personali: a) cognome e nome;
    b) domicilio;

    c) codice fiscale;

    d) l'indirizzo di posta eletronica certificata.


    2. L'amministratore della piattaforma informatica di cui al comma 1 deve indicare in modo visibile e pienamente accessibile all'utente della stessa l'indirizzo di posta elettronica certificata per qualsivoglia comunicazione.
    Art. 6.
    (Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107)
    1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 7, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:
    «f-bis) potenziamento delle attività di formazione continua e professionale con particolare riferimento alle norme e ai meccanismi necessari a prevenire il rischio di distorsione delle informazioni o di manipolazione dell'opinione pubblica;
    f-ter) alfabetizzazione mediatica e sostegno ai progetti di sensibilizzazione e ai programmi di formazione mirata volti a promuovere l'uso critico dei media online»;

    b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
    «10-bis. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono realizzate, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di formazione rivolte agli studenti, per sostenere la formazione alla professione di giornalista»;

    c) al fine di sensibilizzare gli studenti all'importanza di veicolare una corretta informazione, anche attraverso i media online, al comma 34, dopo le parole: «o con gli ordini professionali,» sono inserite le seguenti: «o presso i media online,».





  3. #3
    Andrew
    Guest

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    E vediamo se si fa' a buon fine , finalmente un po' di pulizia... .. .. ,, ,,

  4. #4
    Andrew
    Guest

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    Art. 7.(Disposizioni concernenti la responsabilità dei gestori delle piattaforme informatiche in caso di pubblicazione o diffusione di notizie non attendibili o non veritiere)
    1. I gestori delle piattaforme informatiche sono tenuti ad effettuare un costante monitoraggio dei contenuti diffusi attraverso le stesse, con particolare riguardo ai contenuti verso i quali gli utenti manifestano un'attenzione diffusa e improvvisa, per valutarne l'attendibilità e la veridicità.

    2. Quando i gestori rintracciano un contenuto di cui al comma 1 e ne stabiliscono la non attendibilità sono tenuti alla rimozione dello stesso dalla piattaforma.

    3. Nel caso in cui i gestori non rimuovano tali contenuti sono soggetti alla sanzione di cui all'articolo 656-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 1 della presente legge.

    4. I soggetti di cui al comma 1, nella loro azione di monitoraggio, devono avvalersi anche delle segnalazioni degli utenti effettuate attraverso appositi strumenti accessibili dalla piattaforma medesima.

  5. #5
    Andrew
    Guest

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  6. #6
    ADMIN AND WEATHER EXPERT L'avatar di Fulvio
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    Ben venga una legge che disciplini il reato di procurato allarme perchè è questo che entra in gioco, ma, fermol restano la libertà di espressione sancita dalla Costituzione che non può essere compresso, quindi chiunque può dire se per lui, specificando che non si tratta del parere di un meteorologo ma solo personale, che domani pioverà o ci sara il sole come in tutti gli altri ambiti, chi legge deve poter valutare la fonte, questo è il nocciolo della questione, poi ci sono e ci saranno sempre la varie sfaccettature che permetteranno a tanti di aggirare la legge e fare soldi.......è l'altra faccia di Internet!

  7. #7
    Andrew
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    Citazione Originariamente Scritto da Fulvio Visualizza Messaggio
    Ben venga una legge che disciplini il reato di procurato allarme perchè è questo che entra in gioco, ma, fermol restano la libertà di espressione sancita dalla Costituzione che non può essere compresso, quindi chiunque può dire se per lui, specificando che non si tratta del parere di un meteorologo ma solo personale, che domani pioverà o ci sara il sole come in tutti gli altri ambiti, chi legge deve poter valutare la fonte, questo è il nocciolo della questione, poi ci sono e ci saranno sempre la varie sfaccettature che permetteranno a tanti di aggirare la legge e fare soldi.......è l'altra faccia di Internet!
    Esatto , la liberta' d'espressione non viene lesa e resta costituzionale ma dev'essere una persona libera da SITI a poter dire la sua nei forum e nei blog vari , non certo com'è ora che in certi "pseudo siti" si dica di tutto e il contrario, con allarmismi ingiustificati e creando come dimostrato nell'altro thread dove gli albergatori ricevettero perfino un NOTEVOLE DANNO ECONOMICO, scompigli e paure immotivate.

    Vediamo se rompiamo questo bel "giocattolino" messo su' non per far "S"cienza ma .... ... ... ... ... ... ..,, LUCRO !

    [ Qui da vent'anni a questa , son nati i furbettini del web..... gli "sghei" facili facili ,,, a scapito dell'info@ scientifica reale !!! ]

  8. #8
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    Citazione Originariamente Scritto da Andrew Visualizza Messaggio
    DEBBO POSTARE PER FORZA QUESTI DUE TITOLI A DISTANZA D'UN MESE UNO DALL'ALTRO DI QUESTI QUI, PERCHE' A RIPROVA DI QUANTO DETTO SINORA DA ANNI :
    Meteo: INVERNO 2020/2021, sarà l'anno della NEVE anche in ITALIA! Ecco la PRIMA PROIEZIONE dei MODELLI a LUNGO TERMINE art. del 18/09....
    POI POCHE ORE FA' :
    Meteo: INVERNO 2020/2021, NIENTE NEVE! TUTTA COLPA della NINA, ecco spiegato perché.. ..
    da anni mi batto per una legge che dia una normativa a siti d’informazione. Basterebbe inserire che per essere considerati attendibili, quindi testate, debbano avere un professionista a dirigerli e almeno 6 dipendenti titolati. Vedresti come sparirebbero in un lampo siti fuffa di ogni genere.
    ps tra l’altro l’innominabile ha pure stipulato un contratto per diffondere le sue preziose informazioni attraverso una importante emittente.
    abbraccio
    Per fortuna c’è Meteoland

  9. #9
    Andrew
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    Thank's Monica , a nome di tutto o Staff.

  10. #10
    ADMIN AND WEATHER EXPERT L'avatar di Fulvio
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    Citazione Originariamente Scritto da Andrew Visualizza Messaggio
    Thank's Monica , a nome di tutto o Staff.
    grazie cara Monica per le tue parole, da anni cerco di tenere aperto questo spazio in nome di questa bella scienza e della passione che tanti le riservano. Pensa che quando l'ho preso io sai quanti accessi faceva? dai 7 ai 20 al giorno.

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