Si ma sentire il dovere d'info@ correttamente l' utenza, è una cosa che sento giusta.
Salve a tutti vi seguo già da tempo e vi faccio i complimenti per la massima professionalità che c'è in questo forum. Sappiamo bene quanta disinformazione ci sia in giro in merito a notizie meteo climatiche e lo dimostrano questi continui allarmi ingiustificati, ma devo dire che in questo forum si fa realmente Informazione Istruttiva come difficilmente si trova in giro. Complimenti agli amministratori.
Comunque io digito da mercato san severino (SA)
Procedero' cmq con atti dovuti, segnalando l'inoppurtunita' di questi continuni ALLARMI SENZA GIUSTIFICAZIONE se non quella di PURAMENTE LUCRATIVA di chi li emette.
E' un puro e vero sconcio.
Si puo' completare il tutto con denuncia verso la P. S.. on line mi riservo di parlarne col mio legale, per ora m'informo su modalita' di richiesta e formalizzazione della procedura.
ART. 658 - Chiunque nelle proprie funzioni o anche via web, annunzi disastri,pericoli , o condizioni sia meteo che geologiche senza l'accertamento delle autorita' preposte [ Prot. civile- Sala-experti del settore(Geologi Fisici Climatologici[poi si vedranno le titolarita' di merito...!!!] emergenze del Ministero ecc. ecc.] presso ENTI o persone che sono nell'esecizio delle proprie funzioni, E' PUNIBILE CON L'ARRESTO FINO A 6 MESI E CON L'AMMENDA FINO A 516 Euro.
In questo rientra : " Il giornalista e/o commentatore che PUBBLICA art. il cui contenuto è da ritenersi un allarme per la popolazione, senza giustificazione SCIENTIFICA da parte di tale OPINIONISTI che operano in tal SCIENZA, e che non dichiari la "FONTE" DA CUI HA TRATTO TALI INFO@, LA QUALE DEVE APPARTENERE AD UN ORGANO RICONOSCIUTO SCIENTIFICAM. A LIVELLO INNANZITUTTO INTERNAZIONALE e NAZIONALE !
AL FINE DELLA CONSUMAZIONE DEL REATO, E' SUFFICIENTELA SUSSITIENZA D'AVER PROCURATO L'ALLARME E BASTA LA PUBBILCAZIONE A FARNE IL REATO A TUTTI GLI EFFETTI.Tribunale di Napoli - art. 658 / 9 maggio 2007 N° p. 4006